CODICE ETICO RETITALIA

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Il presente Codice Etico (di seguito “Codice”) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Retitalia S.p.A. (di seguito la “Società” o “Retitalia”) in data 27 marzo 2019 ed esprime i principi etici cui la Società si conforma nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, definendo il complesso di diritti, doveri e responsabilità che da tali principi discendono e che vengono assunti dalla stessa Società nell’esercizio dell’attività sociale.

 

La redazione del presente Codice comporta una diretta assunzione di responsabilità della Società nei confronti dei soggetti portatori di interessi contigui a quelli della Società stessa, dai clienti ai fornitori, passando per la Pubblica Amministrazione e, in generale, la collettività.

 

Lo scopo del Codice, dunque, è quello di indicare i principi etici e le norme di comportamento in cui la Società si riconosce – anche alla luce delle attività di analisi del rischio di commissione di reato –, alle quali attribuisce valore etico ed alle quali chi lavora alle dipendenze della Società o con essa collabori o, a qualsiasi titolo, intrattenga relazioni, dovrà conformarsi.

 

Il valore e l’importanza del presente Codice sono rafforzati dalla previsione di una specifica responsabilità degli Enti, in conseguenza della commissione dei reati e degli illeciti amministrativi definiti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (d’ora in avanti anche il “Decreto” o “D.lgs. 231/2001”).

 

Il Codice Etico è l’elemento fondante del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società.

 

Eventuali violazioni delle disposizioni in esso contenute, commesse da Soci, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti nonché da altri soggetti terzi, possono – in base alla loro gravità – comportare il risarcimento dei danni arrecati alla Società piuttosto che legittimare l’interruzione da parte di quest’ultima dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti.

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